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Legittimo il licenziamento se il fatturato è in calo e il settore è in crisi
In materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (art. 3 della legge n. 604 del 1966) grava sul datore di lavoro l'onere di provare, tra l'altro, le ragioni inerenti alle attività produttive che rendono impossibile impiegare il dipendente nella organizzazione aziendale, da accertare in base agli elementi di fatto sussistenti alla data della comunicazione del recesso, spettando al giudice di verificarne l'effettiva ricorrenza attraverso un apprezzamento delle prove incensurabile in sede di legittimità, se effettuato con una motivazione coerente e completa (confermato il licenziamento del lavoratore; il settore in crisi e le consistenti perdite di fatturato legittimava il licenziamento)
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