La detenzione, in ambito extralavorativo, di un significativo quantitativo di sostanze stupefacenti (nella specie, si trattava di 34 grammi di cocaina) a fine di spaccio è idonea ad integrare la giusta causa di licenziamento, poiché il lavoratore è tenuto non solo a fornire la prestazione richiesta ma anche a non porre in essere, fuori dall'ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali dei datore di lavoro o da comprometterne il rapporto fiduciario. Posti tali principi in via generale, spetta poi al giudice di merito apprezzare se e in che misura tale condotta extralavorativa abbia leso il vincolo fiduciario tra le parti del rapporto di lavoro.
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